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Lo ha deciso la Terza Sezione Civile
della Corte di Cassazione: la multa per eccesso di velocità
è legittima anche se la violazione non sia stata immediatamente
contestata; unica condizione è che chi accerta l'infrazione
indichi chiaramente sul verbale il motivo per cui è stato impossibilitato
a contestare immediatamente la violazione.
LEGGI IL TESTO DELLA SENTENZA
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.16713
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'avvocato ?.?. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
del Prefetto di Campobasso, del 15 maggio 2000, con la quale gli veniva
ingiunto il pagamento della somma corrispondente alla sanzione inflittagli
per la violazione dell'articolo 142, comma 8, Codice della strada
[1], commessa il 27 agosto 1999, in località Bivio di Larino.
Con l'opposizione, il predetto si lamentava della mancata contestazione
immediata della violazione, dell'esistenza di vizi procedurali e di
un errore strumentale.
2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza del 2 dicembre 2000,
rigettava l'opposizione, negando l'esistenza dei lamentati vizi e
sostenendo che le ragioni della mancata contestazione immediata della
violazione erano state adeguatamente motivate.
3. Contro tale pronuncia ricorre per Cassazione l'avvocato ?.?., facendo
valere tre motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese
la Prefettura di Larino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione
e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 Codice della strada [2],
si sensi dell'articolo 360, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce l'erroneità
e l'illegittimità della sentenza impugnata perché
non avrebbe rilevato i vizi afferenti all'ordinanza ingiunzione,
sia per la mancata contestazione immediata della violazione amministrativa,
sia per la sostanziale mancanza di motivazione in ordine a tale
omessa contestazione (il tipo di autovelox, modello 104 C-2, permetterebbe
di riscontrare, anche a distanza, mediante trasmettitore radio e
ricezione su monitor, l'avvenuta violazione; mentre la prassi ormai
instauratasi sarebbe quella di lasciare i misuratori senza presidio
e notificare le violazioni rilevate a mezzo foto).
2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa,
insufficiente e illogica motivazione, ai sensi dell'articolo 360,
n. 5, Cpc) il ricorrente deduce che il giudice di prime cure non
avrebbe dato risposta alle sue richieste, poste con il secondo motivo
di opposizione, relative alla domanda istruttoria di esibizione
della documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità
della macchina (la ditta Costruttrice raccomanda un controllo annuale
a tutela del corretto funzionamento), e alle modalità di
sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione.
3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa motivazione,
ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce
la mancata considerazione relativa all'errore strumentale commesso
per la mancata presenza di un punto di riferimento fisso.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
4.1. Il primo motivo di impugnazione è in parte infondato
e in parte inammissibile. Con riferimento alla prima parte della
doglianza, infatti, questa Corte ha ormai costantemente affermato
che la mancata contestazione immediata qualora l'organo accertatore
abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile
procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una
delle ipotesi previste dall'articolo 384, lettera e), del regolamento
di esecuzione del Codice della strada [3], non è consentito
al giudice un apprezzamento al riguardo, o con l'indicazione della
necessità di utilizzare apparecchi più adeguati o
con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio,
risolvendosi tali valutazioni in una inammissibile ingerenza nel
modus operandi della Pubblica amministrazione, in linea di principio
non sindacabile dal giudice ordinario (da ultima, Cassazione 4048/02).
Ora, nella specie, una motivazione era comunque contenuta nel verbale,
come la sentenza impugnata ha rilevato, svolgendo al riguardo una
adeguata motivazione, non specificamente censurata in questa sede.
Con la seconda parte della censura si vuole e la doglianza è
inammissibile - sindacare la motivazione del provvedimento relativo
alla mancata contestazione immediata del verbale, con l'evidenziare
l'esistenza di una prassi propria degli organi di polizia, caratterizzata
dal rilievo delle infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi
in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti. Ma
tale deprecabile condotta (che ove esistente sarebbe sicuramente
illegittima perché in contrasto con la previsione dell'articolo
345 comma 4 secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai
limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione
diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia)
nulla ha a che vedere con il caso esaminato, non essendovi stata
alcuna contestazione specifica al riguardo, nel giudizio di merito
e non potendo la stessa essere svolta, senza la querela di falso
del verbale che attesti il suo contrario, in questa sede.
4.2. Il secondo motivo di impugnazione è altrettanto infondato,
in ambedue le prospettazioni in cui esso si scinde. Con riguardo
alla prima, secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe
dato risposta alle sue richieste istruttorie (e ciò impone
al Collegio la lettura del fascicolo d'ufficio, trattandosi di denuncia
di error in procedendo), va chiarito che la mancata adesione alla
richiesta di esibizione della documentazione relativa ai controlli
periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox (secondo
le prescrizioni che si assumono raccomandate dalla ditta costruttrice
e delle quali non risulta essere stata fornita alcuna documentazione)
non era stato sorretto da alcuna allegazione idonea a farne presumere
la necessità, e del resto il verbale della violazione conteneva
l'espressa attestazione della preventiva verifica da parte degli
agenti del suo perfetto funzionamento. Infatti, anche per la richiesta
di esibizione o di informazioni diretta alla Pubblica amministrazione
vale il principio secondo il quale il detto mezzo d'indagine non
può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire
la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato
dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire alla
deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(vedi, al riguardo della Consulenza tecnica, ex plurimis, Cassazione
2887/03). Esso mezzo costituisce uno strumento facoltativo, non
obbligatorio, per il giudice che, per non essere sostitutivo dell'onere
probatorio incombente sulla parte (Cassazione 3573/99), consente
al giudice che l'abbia concesso di revocarlo, anche implicitamente,
quando si riveli superfluo o inammissibile.
Con riguardo alla seconda, attinente alle modalità di sviluppo
della documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte
ha già avuto modo di chiarire (sentenza 2952/98) che il momento
decisivo dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico,
cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali
l'articolo 12 del Codice della strada demanda l'espletamento dei
servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato,
in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova
delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto,
costituita dal negativo della fotografia, documento che individua
con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze
di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la
successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta
un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve
necessariamente attendere né presenziare il pubblica ufficiale
rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati
nel citato articolo 12. Anche tale motivo va dunque dichiarato infondato.
4.3. Il terzo motivo di impugnazione è del pari infondato
poiché con esso, lamentando un vizio di motivazione, si assumono
come necessarie, per gli agenti che elevarono il verbale, modalità
operative e operazioni, che hanno il tenore della quaestio facti,
la quale non può trovare ingresso in questa sede, mentre
la motivazione si presenta congruamente svolta ed immune da vizi
logici.
5. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte
dell'intimata Prefettura di Campobasso (tale non potendo considerarsi
la semplice richiesta di ammissione alla discussione orale, da parte
dell'Avvocatura dello Stato) esonera questa Corte dal provvedimento
sulle spese.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso alla c. c. del 4 giugno 2003.
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2003.
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